IL SINDACO
VISTO l’art. 54 del D. Lgs 267/2000 ;
VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;
VISTO l’art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l’art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS; VISTO l’art. 88 lettera b) del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana ;
CONSIDERATO:
- che negli anni precedenti numerose segnalazioni di cittadini sono pervenute a Questa Autorità ed agli Uffici comunali in merito a condotte pericolose e degradanti che hanno interessato alcune zone del territorio comunale;
- che, nel dettaglio, tali condotte pericolose e degradanti si sono concretizzate nell’abbandono su suolo pubblico di frammenti di bicchieri e bottiglie di vetro, di abbandono su suolo pubblico e nei cestini per la raccolta rifiuti di lapilli e piccole braci, nella asportazione e conseguente abbandono su suolo pubblico di addobbi natalizi anche di considerevoli dimensioni, l’uso di trombe e trombette per la produzione di suoni violenti e
sgraziati nonché nella produzione di scoppi e fumi con prodotti pirici non identificati che hanno causato disturbo delle persone;
- che le condotte di cui sopra hanno provocato grande disturbo e spavento negli animali domestici nonché la produzione di fumi pericolosi per la circolazione stradale e nocivi per l’ambiente;
- che le condotte pericolose e degradanti che si intende evitare riguardano solo alcune porzioni del territorio comunale e dato atto che la finalità della presente ordinanza è quella di contrastare tali condotte pericolose e degradanti in occasione dei raggruppamenti di persone dedite a festeggiare le festività 2020 in alcune aree del territorio comunale;
RILEVATO
che il persistere dell'emergenza pandemica e della relativa normativa di tutela consiglia l'adozione di precetti e condotte finalizzati alla prudenza ed al distanziamento sociale in particolar modo in occasione delle giornate festive tradizionalmente dedicate al diletto ed alla socializzazione;
RITENUTO
necessario impedire le condotte di cui sopra in alcune aree del territorio comunale e per i giorni nei quali tali condotte sono più frequenti;
Al fine di garantire la sicurezza, il decoro, la quiete pubblica e la pacifica convivenza civile;
ORDINA
il divieto, limitatamente ai centri abitati di Castelleone, San Latino, Le Valli, Pellegra, Valseresino, Pradazzo e Corte Madama, dalle ore 10,00 di martedì 28 dicembre 2021 alle ore 24,00 di giovedì 6 gennaio 2022 delle seguenti condotte :
· abbandono su suolo pubblico di frammenti di bicchieri e bottiglie di vetro od altri frammenti taglienti;
· abbandono su suolo pubblico e nei cestini per la raccolta rifiuti di lapilli e piccole braci;
· asportazione e conseguente abbandono su suolo pubblico di addobbi natalizi pubblici o privati;
· accensione di fuochi, pire e falò;
· generazione di scoppi e fumi determinata dalla accensione di prodotti pirici di qualunque natura;
· l’uso di trombe e trombette per la produzione di suoni violenti e sgraziati;
Il contenuto della presente non si applica dalle ore 00,00 ale ore 00,30 di sabato 1 gennaio 2022 limitatamente al divieto di accensione di prodotti pirici di libera vendita, la cui accensione è comunque consentita solo in idonei spazi privati nel rispetto della normativa di pubblica sicurezza e della normativa sanitaria vigente .
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.
Ai Corpi ed alle Forze di Polizia è demandato di fare osservare la presente ordinanza.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, al Corpo di Polizia Locale del Comune di Castelleone ed Comando Stazione Carabinieri di Castelleone;
COMUNICA
a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che: Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Annibale VICINI in qualità di Responsabile del Settore 5 “Polizia Locale e controllo del territorio” del Comune di Castelleone.
Gli atti del Procedimento Amministrativo sono disponibili presso il Responsabile del Settore negli orari di apertura al pubblico degli uffici.
IL SINDACO
Prof. Pietro Enrico Fiori
